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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 26 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.

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I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.

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Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.

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Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 89.

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Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.

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Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti

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periodiche indicate nei precedenti commi.

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Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in

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Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la

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Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui ai comuni precedenti non può essere comunque inferiore ad una

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precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni.

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In aumento dei fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati

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negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.

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di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'articolo 140, risulti dannosa

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medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

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sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

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meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della

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Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo

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esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita

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per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la

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Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero

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uno o più esercizi, i disavanzi precedenti.

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Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data

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lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che

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L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste

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